Dichiarazione di origine della merce: un valore aggiunto per le aziende

Nell’era della globalizzazione economica, caratterizzata dall’aumento dei volumi del commercio internazionale e dalla crescente integrazione economica tra paesi, il concetto di dichiarazione di origine della merce, ha acquisito un’importanza sempre più centrale.

Basti pensare per esempio agli effetti della diffusa delocalizzazione di numerose aziende italiane e non, la cui produzione dei beni vede spesso coinvolti due o più paesi sia per l’origine delle materie prime, sia per le lavorazioni successive, inducendo molto spesso il consumatore a dubitare sull’effettiva origine dei prodotti acquistati.

Fortunatamente però ci sono aziende italiane che credono ancora nei valori della nostra cultura e che investono le proprie risorse nella qualità dei materiali impiegati, nelle tecniche di produzione, nella capacità di innovazione, nella ricerca dell’estetica abbinata all’efficienza dei prodotti, tutte caratteristiche che ad oggi rendono il Made in Italy attrattivo nei confronti dei mercati esteri.

Il concetto di “origine”, però, è divenuto centrale non soltanto per la tutela dei consumatori, che hanno appunto il diritto e l’esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, ma anche per ciò che riguarda l’iter doganale, per la tutela e l’uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi.

Con l’origine, infatti, si attribuisce ad un determinato prodotto la sua “nazionalità”, ovvero si intende stabilire in modo certo il paese nel quale lo stesso è stato fabbricato, o perché in tale paese sia stato interamente ottenuto o perché ivi abbia subito l’ultima trasformazione sostanziale.

Dal punto di vista doganale, l’accertamento dell’origine, al pari della quantità, della qualità e del valore costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della tariffa doganale, per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all’importazione o all’esportazione.

Le regole doganali sull’origine delle merci sono contenute: nel codice doganale comunitario Reg. (UE) N. 952/2013 – CDC e nuove disposizioni di applicazione Reg. (UE) 2015/2446Reg. (UE) 2015/2447Reg. (UE) 2016/341.

Esse distinguono:

  • L’origine comune o non preferenziale
  • L’origine preferenziale

L’origine comune o non preferenziale determina l’origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da “accordi preferenziali” stipulati tra la UE e i paesi terzi (o da regimi preferenziali autonomi riconosciuti dalla UE a paesi terzi) ed è attestata dai “certificati di origine” rilasciati dalle Camere di Commercio italiane (per le merci in esportazione) o dai corrispondenti organismi esteri abilitati (per le merci in importazione).

L’origine preferenziale consente invece il riconoscimento di un trattamento tariffario agevolato (dazio ridotto o nullo) alle merci che sono originarie di alcuni paesi o gruppi di paesi, aree con cui la UE ha stipulato particolari accordi economici istitutivi di zone di libero scambio, corredati da specifici “protocolli” di origine o ha deliberato unilateralmente di sostenerne l’economia attraverso concessioni tariffarie preferenziali (c.d. paesi in via di sviluppo – Sistema delle Preferenze Generalizzate e regimi preferenziali autonomi).

Essa viene attestata da particolari certificati (es., EUR 1, EUR-MED, FORM A) rilasciati, a richiesta di parte, dalle autorità doganali o dalle cosiddette “dichiarazioni su fattura”, rilasciate direttamente dall’azienda esportatrice.

Molte aziende italiane per poter attestare l’origine preferenziale delle merci in fattura, anche con importo superiore a 6.000,00 euro, decidono di richiedere all’Agenzia delle Dogane lo status di esportatore abituale autorizzato. Per ottenere detto status, infatti, l’autorità doganale effettua un accertamento c/o l’azienda richiedente verificando che sussista una certa frequenza di esportazioni verso il paese extracomunitario in questione e che i prodotti siano effettivamente di origine preferenziale, tanto che l’esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario preferenziale della merce da esportare.

Un’ulteriore prova dell’origine preferenziale dei componenti acquistati ed utilizzati dall’azienda esportatrice per assemblare i propri prodotti è richiedere ai fornitori appartenenti alla UE di rilasciare apposita dichiarazione secondo il format previsto dal regolamento (art. 2 e ss. Del Reg. (CE) n. 1207/2001), consentendo l’immediata attribuzione ai prodotti di pura commercializzazione della relativa origine preferenziale.

Tale dichiarazione può essere attestata dal fornitore a lungo termine (con validità massima di 1 anno) oppure fornitura per fornitura. Il fornitore non ha alcun obbligo normativo di rilasciare tale dichiarazione sopra citata, però spetta al Responsabile acquisti di ciascuna azienda esportatrice esercitare tutta la propria forza commerciale per ottenerla dai propri fornitori.

Di fatto un’azienda, nel momento in cui decida di condurre un’approfondita indagine per la determinazione delle regole per l’attribuzione del “Made in” o dell’origine preferenziale ai propri prodotti, è necessario che si impegni a far operare i diversi reparti aziendali in sinergia, dall’ufficio commerciale all’ufficio acquisti passando per la produzione, valorizzando il concetto di azienda non più a compartimenti stagni ma come organi attivi e comunicanti. Tale dovrebbe essere l’assetto standard per una realtà imprenditoriale che voglia avere una presenza stabile e consapevole sui mercati esteri.

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Alessandra Bonetto
alessandra@omasindustries.com
Export & Commercial Dept.

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